Fabio Bergamo - Scrittore etico

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L’Eccelso castigo: la Pena capitale 

Fabio Bergamo dimostra giuridicamente la validità della condanna a morte, come mai fatto prima, nella storia dei diritti umani e del dibattito plurisecolare sulla sua legittimità.

Lo scritto sulla pena di morte che vi apprestate a leggere è dedicato a tutte le vittime, uomini donne e bambini, che in Italia e nel Mondo sono rimaste assassinate, trucidate dalla mafia e la criminalità organizzata; a quelle del terrorismo e delle stragi, ed a tutte quelle della violenza di genere (femminicidio), del razzismo e la xenofobia, dell’intolleranza e l’integralismo religioso, ecc...
Altri per ricordarle organizzano manifestazioni, incontri, flash-mob e tavoli sulla legalità, film, spettacolini, concerti musicali accompagnati da canti e balletti, programmi e interviste in tv - con conduttori, opinionisti, giornalisti, pseudo-esperti e finti-intellettuali, tarati e di tutte le risme, con poca o niente Vita dentro, pronti a mettersi in mostra e a fare salotto per pubblicizzarsi - ed ancora eventi vari alla bisogna, ecc…
E tutto questo avviene mentre molti soffrono e non avranno mai giustizia per i loro cari; ed altri uomini, donne e bambini, rimangono uccisi ancora per la stessa causa, la stessa violenza; senza giungere a nulla di concreto da un punto di vista della sicurezza e con provvedimenti di prevenzione e repressione efficaci.
E per i familiari delle vittime questo scritto non può che essere di conforto e consolazione per l’atroce dolore ad essi arrecato, dando loro la certezza che la morte dei loro cari, poteva trovare giustizia se ai colpevoli fosse stata inflitta la condanna che ad essi, per i loro reati, andava comminata in conformità, e quindi nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dall’ordinamento giuridico.   

Scrivere la Storia è cosa da Uomini.

 Fabio Bergamo

(L’Autore tiene a precisare che il contenuto di esso è soltanto frutto del suo studio)
(il copia ed incolla è opera ed abitudine di altri).

“Il mondo è stato schiacciato per bene”
(Fabio Bergamo)

“San Michele sconfigge gli angeli ribelli”
 (dipinto di Luca Giordano realizzato intorno al 1666)

 

L’Eccelso castigo: la Pena capitale 

Fabio Bergamo dimostra giuridicamente la validità della condanna a morte, come mai fatto prima, nella storia dei diritti umani e del dibattito plurisecolare sulla sua legittimità.

di Fabio Bergamo

“Il frutto della Conoscenza matura sull’albero del bene e del male”.
(Fabio Bergamo)


“Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine.
Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all’Albero della vita”.
(Apocalisse 22, 13-21)

“Ai Dottori della Legge, ai Politici ed ai Ministri della Giustizia passati, presenti e futuri”.
(Fabio Bergamo)

 

Il dibattito sulla legittimità e l’efficacia della pena capitale nel punire i colpevoli omicidi o pluriomicidi (come i serial killer o i terroristi ed i criminali per tornare a tragici omicidi a noi vicini), dura ormai da secoli e secoli, tra studiosi ed esperti schierati, chi a favore e chi contro la sua pratica. Nel video che lascio qui ai miei lettori, il Prof. Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte, espone la sua tesi con la quale si dice apertamente contrario a tale forma di condanna. Al suo video segue il mio scritto col quale dimostro la legittimità giuridica e quindi il vero scopo della pena capitale, chiarendo i motivi che mi inducono ad affermarne la validità, e ad essere in disaccordo con lui. Diverse sono nel Mondo le Associazioni e le ONG che lottano per la moratoria (sospensione) e l’abolizione della pena di morte, e sono anche io con loro, ma non si può non ammettere che - per certi reati di omicidio, per i soggetti che li commettono, per l’accanimento e per i motivi che spingono essi a compierli ed anche a ripeterli, per la modalità, l’efferatezza e la crudeltà con cui sono messi in atto, per le persone che, sole o in gruppo, indifese e deboli ne restano vittime, per il dolore che arrecano ai familiari e per il risentimento e la rabbia che generano nella gente e quindi noi tutti - la pena capitale è l’unica condanna che gli uomini possano accettare come castigo per chi con tanta disumana spietatezza li realizza. Ai lettori lascio le personali riflessioni.

 

 

E’ inutile, per chi si ritiene detentore e difensore dello stato di diritto - ossia le istituzioni democratiche - accanirsi contro i criminali, oltretutto col rischio di innescare una ritorsione da parte di soggetti ad essi vicini, che sono attualmente liberi; nel caso di Riina, ormai anziano e gravemente ammalato, ciò significa sottoporlo ad una condizione prossima alla tortura che non è prevista dal nostro ordinamento giuridico in quanto punizione. Il trattamento punitivo a cui egli deve essere sottoposto deve invece essere circoscritto all’interno dei limiti della Legge.
Noi, ormai, non possiamo più salvare i magistrati Falcone e Borsellino, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Aldo Moro, Don Peppino Diana, i giornalisti Peppino Impastato e Giuseppe Fava, ed ancora tanti altri; dovevamo farlo prima che fossero uccisi, proteggendoli.
Adesso l’unico nostro compito è quello di salvare la Legge, perché solo quello possiamo, se in essa ancora poniamo affidamento.
Ecco perché se si vuole rendere legalmente valida la Legittima Difesa - su cui la politica sta lavorando in questo periodo, per un perfezionamento del diritto che ne garantisce il suo esercizio, senza incorrere in condanne penali - lo Stato deve prima introdurre la pena di morte (pena capitale), per alcuni reati di omicidio, come anche per le stragi ed il terrorismo, semplicemente perchè lo Stato viene prima nel fare giustizia se siamo al cospetto di un governo a regime democratico, e solo in ultimo dare la facoltà, il diritto al singolo cittadino di farsi giustizia in maniera autonoma, altrimenti saremmo di fronte ad uno Stato che autorizza, nell’alveo del diritto penale, la vendetta (si ricordi la legge del taglione: occhio per occhio, dente per dente) e non la legittima difesa (per chi si vendica è prevista la pena della carcerazione, per chi si difende è prevista la legittima difesa, quindi niente carcere). 
Infatti, nel caso in cui io venga ucciso per difendermi, il criminale - che nel rapinarmi, (come nel violentarmi, nel torturarmi, nel rapirmi, ecc..) mi ha ucciso, non limitandosi solo a derubarmi, o a farmi del male, ecc..  -  deve essere consapevole che quando sarà catturato sarà “eliminato”, solo così non potrà più nuocere, non solo in senso materiale (perchè ancora libero di uccidere, e per il duplice dolore inflitto ai familiari delle vittime dovuto alla perdita di essi, ed anche per il fatto che il loro assassino è ancora in vita non provando alcuno scrupolo da indurlo a suicidarsi) ma anche da un punto di vista squisitamente legale, dunque sul piano giuridico, cioè del diritto.

E perché da un punto di vista propriamente giuridico?

Perché se lo STATO non mi ha difeso prima, portandomi, inducendomi, ed in ultimo autorizzandomi ad uccidere (sulla scorta di una legge che me lo consente anche e soprattutto per una manifesta mancanza di sicurezza) per non essere ucciso (ed è qui la vera morte in una società dove vige la democrazia, non quella fisica che viene dopo come effetto della sua aberrazione) invece di salvarmi nella dignità di cittadino rispettoso della legge (a differenza del delinquente che la infrange arrivando anche ad uccidere non solo a rubare, ad usare violenza, ecc..) è obbligato a farlo dopo…., appunto in mia vece, eliminando chi mi ha ucciso, perché lo STATO in quel caso ha fallito, e si trova dunque, nella condizione di sopperire, rimediare alla sua manchevolezza, alla sua deficienza. 
Solo in pochi casi, dunque, lo STATO può punire il reo con la morte, cioè quando sua è la responsabilità di non aver potuto, ossia non essere riuscito a garantire la sicurezza ai suoi cittadini; in altri casi è sufficiente la pena carceraria, come anche nel caso di altri reati a danno della persona che non portano alla morte della vittima.

 

Con la pena di morte, inflitta ai colpevoli, lo Stato Democratico
chiede perdono alle vittime che non ha saputo difendere

 

La pena di morte dunque, non serve a punire sic e simpliciter, cioè solamente, il criminale, per la gravità e la efferatezza del reato da lui commesso, (come da sempre si pensa e si fa pensare erroneamente), ma fondamentalmente, e dunque sul piano giuridico, serve a salvaguardare, di fronte al compimento di determinati reati, la dignità delle persone oneste, ossia di tutti i cittadini che vivono nel rispetto della legge, e non può per questo essere paragonata ad una mera, spicciola e volgare vendetta, per semplice giustizia retributiva, (qui si rivela la vera differenza, la distanza siderale che c’è, sul piano giuridico, tra vendetta privata e pena di morte) ma è appunto una pena (una condanna che infligge lo Stato e che solo lo Stato può imprimere al colpevole, in quanto castigo supremo) con cui l’Entità Statuale (che non è rappresentativa della volontà, del capriccio o del bisogno di giustizia di una sola persona, ma che, in quanto Ente astratto superiore ai cittadini, concentra in sé il potere ed il volere di tutti essi, secondo i dettami della legge, e dunque operando sulla garanzia dello stato di diritto, di cui lo Stato appunto è difensore, attraverso i tre poteri che ad esso competono e cioè, potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario) rende giustizia a tutti i cittadini, non solo alle vittime ed ai familiari, recuperando tramite il suo espletamento, la sua Autorità, attraverso il ripristino della Legalità a cui è venuto meno, non potendo garantire la sicurezza ad essi necessaria per la incolumità della loro vita, come appunto la legge stabilisce attraverso i diritti di cui i cittadini sono detentori.
La Sovranità del popolo, primo dei princìpi fondamentali della Costituzione italiana, passa dunque, anche dalla pena di morte, e la legittima difesa non ha senso di esistere se, la pena capitale, non è tra le condanne previste dal codice penale, per determinati reati contro la persona, e ciò è ancorpiù vero quando ad essere uccisi, ad essere eliminati, sono cittadini ed uomini delle istituzioni impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo, ecc..  
La pena di morte dunque è lecita ed ammissibile per alcuni tipi di reati, dalla cui violenza scaturiscono una o più uccisioni (omicidi, omicidi seriali, attentati, stragi, messi in atto dalla criminalità organizzata, dal terrorismo politico o di matrice religiosa, omicidi compiuti da singoli di una grave, marcata, e disumana efferatezza o come aggravante di altri reati alla persona; gli stessi femminicidi, dopo ripetute violenze subite e denunciate dalle vittime, alle forze dell’ordine come alle autorità giudiziarie, senza sortire alcuna protezione dal maltrattatore poi divenuto loro assassino). Sappiamo, dalla nostra tragica e dolorosa esperienza, registrata dalle pagine della storia del nostro Paese, che per mano della mafia, come per mano del terrorismo, sono stati uccisi giornalisti, politici, magistrati, uomini delle forze dell’ordine, sacerdoti, oltre a persone deboli ed incapaci di difendersi come donne e bambini, ecc..  

 

Lo Stato con la pena capitale redime se stesso e non si trasforma in boia
come erroneamente ed ideologicamente si è fatto sempre credere

Sul piano storico tengo, in ultimo, a precisare che tra le argomentazioni, (che vedete riportate nell’elenco in basso) elaborate da grandi studiosi del diritto, filosofi, scrittori, ecc.., a partire dall’antica Grecia fino all’epoca moderna, con la fine dell’assolutismo e la affermazione dello stato di diritto (XIX secolo), che portano alla giustificazione della pena capitale come sistema punitivo, non vi è quella da me esposta in questo mio lucido scritto, relativamente alla volontà dello Stato di esercitarla, non semplicemente come mero atto di giustizia retributiva (occhio per occhio dente per dente), o per la funzione deterrente che il patibolo dovrebbe assolvere, ecc.., ma in quanto “atto di riparazione” nei confronti delle vittime che Esso non è stato in grado di difendere, come da me spiegato, da cui scaturisce la sua legittimità nei casi citati, e non per qualsiasi tipo di omicidio commesso volontariamente dal reo esecutore. Con l’esercizio della pena di morte lo Stato, dunque, si redime rendendo giustizia contemporaneamente ad Esso ed alle vittime; si trasforma, invece, in boia nei confronti delle vittime, se non condanna a morte i colpevoli dai cui reati possono essere affrancati solo e soltanto se “giustiziati”, in quanto la loro persona ed il male da essi compiuto non sono più due cose distinte (individui che fanno il male) ma ormai unite, fuse e compenetrate in una sola identità (individui che sono il male) dove il male si personifica, diventa persona; e la mitologia attraverso i suoi epici eroi, e l’arte, in particolare quella religiosa, con la pittura e la scultura, nel corso dei secoli, hanno saputo ben rappresentare simbolicamente tale condizione umana. 

 

Il perdono materiale e il perdono formale

Il “perdono materiale”, offerto alle vittime, mediante la “pena capitale” inflitta al colpevole - punizione che non assume la forma della vendetta ma si configura come la soppressione di un individuo, ormai già morto come essere umano e irrecuperabile nella sua personalità come tale - spetta allo Stato e soltanto allo Stato, come si desume dal mio scritto (in mancanza del suicidio, autosoppressione che mostrerebbe in lui ancora un barlume di umanità e che si configurerebbe altresì, come l’ultima libertà che lo Stato offre al colpevole come concessione di non esercitare su di lui il potere di toglierli la vita, quella poca vita in lui rimasta, palesata appunto attraverso il gesto del suicidio); mentre il “perdono formale” che i familiari possono offrire agli assassini dei loro cari, rimasti vittime della loro bestiale e disumana violenza, può essere solo di tipo morale o religioso per chi ha fede in Dio, ma non può per nessuna ragione, essere motivo di scampo, per i colpevoli, alla condanna a morte (il perdono dei familiari non può dunque sostituirsi al perdono che le vittime ormai morte non possono più offrire ai loro carnefici).

 

La vendetta

La vendetta privata è ammissibile, quindi legittima, solo in presenza di due condizioni: se l’Ordinamento giuridico dello Stato Democratico non prevede la pena capitale per determinati reati; e ancora, se il diritto alla legittima difesa non è supportato da un sistema che garantisca la sicurezza e la protezione necessarie ai cittadini affinché per difendersi non siano obbligati a diventare anch’essi degli assassini (basti pensare solo quanto si spenda in Italia ogni anno per la Difesa e le Forze Armate, e quante poche risorse siano destinate alla Forze dell’Ordine e così alla sicurezza preventiva a favore dei semplici cittadini deboli, indifesi, incapaci e non disposti a rispondere al male con la violenza; a ciò va aggiunto lo stesso numero degli omicidi e fin dove è giunto il livello di efferatezza di essi, insomma se la violenza è cresciuta oppure no, di numero e di crudeltà). Se manca una delle due condizioni sopracitate, la vendetta privata si riduce, quindi, degrada giuridicamente a semplice omicidio e come tale va punita con la detenzione in carcere (la faida è il risultato consequenziale della aberrazione giuridica che giunge alla vendetta, passando per la legittima difesa e partendo dalla pena di morte; tutte, l’una dopo l’altra, figlie e sorelle di una non corretta legittimazione giuridica da parte dell’Ordinamento legislativo, come da me spiegato in questo scritto).

  Fabio Bergamo

“Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine.
Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all’Albero della vita”.
(Apocalisse 22, 13-21)

 

Fabio Bergamo

PS. Fabio Bergamo non è un avvocato, non è un giurista o un docente universitario in materie giuridiche, non è un magistrato, non è uno statista, né un politico regionale o nazionale, non è un ministro della giustizia o dell’interno, non è un prefetto, un assessore o un sindaco, non è un filosofo del diritto, non è un critico d’arte, ecc...   e tra gli altri mestieri, non è neanche un attore, un cantante o un calciatore…..

 

Qui di seguito vengono lasciate le motivazioni che da sempre, storicamente, giustificano la pena capitale :

Il testo è un estratto della pagina “pena di morte” sull’enciclopedia Wikipedia di internet:
(altre informazioni sulla pena di morte si possono recuperare sulla stessa pagina)

Chi sostiene la necessità di mantenere la pena di morte, oppure la possibilità di introdurla laddove non è ancora in vigore, avanza i seguenti argomenti:

  • è inscritta nel codice della natura, in quanto è stata in uso presso tutti i popoli antichi e moderni, barbari e civili, e dunque l'esperienza e la storia dell'uomo sono contrarie alla soppressione della pena di morte.
  • è un efficace deterrente, attraverso il suo carattere di esemplarità;
  • costituisce  giustizia retributiva  verso chi si macchia volontariamente del crimine di omicidio. Secondo la teoria retributiva sulla funzione della pena (in opposizione alla teoria preventiva), essa è un male che interviene come reazione morale e giuridica al male che è stato commesso con il reato, alla cui gravità è proporzionato, in modo da configurarsi come contrappeso morale e non come vendetta;
  • elimina ogni eventualità di recidiva da parte del reo, evitando ulteriori costi e ulteriori rischi per la società;
  • garantisce un'assoluta certezza della pena e assicura un risarcimento morale ai parenti delle vittime di omicidio, eliminando la tentazione di vendette private, nonché scongiurando potenziali eccessi di legittima difesa e ulteriori reati a danno di terzi cittadini;
  • evita allo Stato e alla comunità tutte le spese derivanti dal mantenimento improduttivo dei criminali condannati all'ergastolo.
  • può contribuire ad alleviare i problemi legati al sovraffollamento e al malfunzionamento del sistema carcerario;
  • può rivelare maggiori profili di equità rispetto al carcere, prescindendo dall’età biologica del condannato, laddove invece una lunga condanna assume un impatto differente in relazione all'età, e la stessa durata dell'ergastolo risulta subordinata all'aspettativa di vita del condannato.
  • può rivelare una natura meno punitiva, meno umiliante, e più rispettosa della dignità individuale del condannato, in particolare nei casi in cui il condannato non si riconosca pentito, e/o non riconosca l'eticità assoluta delle leggi e delle norme morali, e/o privilegi egli stesso la pena di morte rispetto all'ergastolo, e/o non accetti l'idea secondo cui la pena avrebbe una funzione mirata al pentimento, alla rieducazione morale e al reinserimento sociale. Chi sostiene la maggiore dignità della pena di morte ricorda come ai carcerati non sia consentito di commettere suicidio eppure, nonostante ciò, siano ogni anno numerosi i casi di suicidio all'interno delle carceri. Viene inoltre ricordato il caso emblematico del criminale americano Gary Gilmore, che nel 1977 fece scalpore: Gilmore lottò perché gli fosse applicata la condanna a morte schierandosi contro le associazioni abolizioniste favorevoli alla grazia, e diventando il primo condannato a morte da quando, nel 1976, la pena capitale fu ripristinata negli Stati Uniti.
  • nelle società secolarizzate, contribuisce a mantenere attiva la distinzione tra la sfera religiosa e la sfera statale. Mentre la prima si fonda su valori che si suppongono eterni e assoluti, le leggi dello Stato hanno un valore relativo al tempo e al luogo, e non mirano a punire una condotta contraria alle leggi divine, bensì a sanzionare una condotta illegale nel contesto delle leggi umane, un'azione lesiva dell'incolumità individuale e dell'ordine sociale. Chi sostiene la legittimità etica della pena di morte chiama spesso in causa il concetto di legittima difesa, secondo il quale la tutela della propria incolumità può giustificare, in conformità alle stesse leggi di cui si dota la società, la morte di un criminale senza profilare una condotta delittuosa o immorale; cosa che dimostra come non sussista obiettiva contraddizione tra il sanzionare il reato di omicidio – come atto lesivo della vita individuale e del benessere della comunità – e l'utilizzo da parte dello Stato della pena capitale come deterrente e come sanzione verso chi attenta alla sfera individuale e all'ordine sociale, non più di quanto sussista contraddizione tra l'esistenza del reato di sequestro di persona e la pena dell'ergastolo.
  • contestando l'idea filosofica che esistano principi etici universali che trascendono le leggi di natura, l'istituto della pena di morte tutela il diritto particolare di ogni società di dotarsi degli strumenti giuridici che, in un determinato contesto storico, sono ritenuti utili e necessari per la propria salvaguardia, in implicito accordo globale con il diritto naturale. Chi è favorevole alla pena di morte, o è contrario alla sua abolizione preconcetta, in genere non riconosce la sussistenza di principi etici trascendenti, meta-storici, universali o assoluti che non siano quelli immanenti nelle leggi di natura. Nella modernità, il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche criticò fortemente l'idea - di origine cristiana - di un supposto universalismo delle leggi morali, fornendo ancora oggi argomenti filosofici a chi contesta il fondamento etico dei diritti umani, o considera arbitraria ogni forma di universalismo morale, o considera illegittima da parte dell'Occidente l'imposizione dei diritti umani alle società che non li applicano o non li riconoscono.

        
FABIO BERGAMO
17 giugno 2017
online da domenica 25 giugno 2017